Gravidanza e lavoro
Parliamo di mamme che lavorano:
Nel 2018 sono tantissime le donne lavoratrici che hanno figli o stanno per averli e quindi è importante essere informati su quali sono i diritti e i doveri delle lavoratrici.
Il D.Lgs. 151/2001 intitolato «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della Legge 8 marzo 2000 n. 53», è la legge che tutela le madri e i padri lavoratori.
Nel 2018 sono tantissime le donne lavoratrici che hanno figli o stanno per averli e quindi è importante essere informati su quali sono i diritti e i doveri delle lavoratrici.
Il D.Lgs. 151/2001 intitolato «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della Legge 8 marzo 2000 n. 53», è la legge che tutela le madri e i padri lavoratori.
http://presidenza.governo.it/USRI/magistrature/norme/dlvo151_2001_n.pdf, ecco il testo della legge se volete leggerlo.
Importante sottolineare che da questa legge sono esclusi i lavoratori autonomi come libero professionisti, artigiani, commercianti ecc.
Le
lavoratrici non esposte a radiazioni ionizzanti possono comunicare al datore di
lavoro lo stato di gravidanza entro il 7° mese anche se è consigliato
informarlo quanto prima. La lavoratrice è obbligata a presentare all'INPS ed al
datore di lavoro il certificato medico con la data presunta del parto e,
successivamente, entro 30 giorni, il certificato di nascita del figlio.
Le donne in gravidanza che lavorano hanno il diritto al congedo di maternità, il quale vieta di lavorare:
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto
b) quando il parto avviene oltre la data presunta del parto, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto.
c) Durante i tre mesi dopo il parto
d) Durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.
L’interdizione da lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, prima o per più periodi si ha in caso di:
a) in caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli per la salute della donna e/o del bambino ( lavori pesanti, a rischio biologico ecc);
c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni.
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto
b) quando il parto avviene oltre la data presunta del parto, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto.
c) Durante i tre mesi dopo il parto
d) Durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.
L’interdizione da lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, prima o per più periodi si ha in caso di:
a) in caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli per la salute della donna e/o del bambino ( lavori pesanti, a rischio biologico ecc);
c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni.
Il
D.Lgs.
51/2001 introduce la possibilità, all’art. 20, di fruire in modo flessibile del
periodo cosiddetto di «astensione obbligatoria». Il periodo complessivo del congedo di maternità è pari a cinque mesi,
le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese
precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto lavorare fino ad un mese dal parto e non lavorare i successivi 4 mesi dopo il parto, a condizione che : il
medico specialista ed
il medico competente aziendale attestino che tale opzione non crea danni alla salute della gestante e del nascituro.
In caso di gravidanza fisiologica e lavori a rischio, il datore di lavoro valuta i rischi per la
sicurezza e la salute delle lavoratrici e se ci sono cerca nell'ambito dell’azienda mansioni alternative o di spostarla nella mansione alternativa dandone comunicazione alla Direzione Provinciale del lavoro competente per territorio.
In caso di lavori vietati, qualora la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, l’interdizione dal lavoro della medesima per tutto il periodo della gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio. sicurezza e la salute delle lavoratrici e se ci sono cerca nell'ambito dell’azienda mansioni alternative o di spostarla nella mansione alternativa dandone comunicazione alla Direzione Provinciale del lavoro competente per territorio.
Il congedo di maternità anticipato è calcolato a tutti gli effetti ai fini dell’anzianità di
servizio e delle ferie ed è considerato attività lavorativa ai fini della progressione di
carriera.
Se volete leggere l'elenco dei lavori vietati è scritto nel paragrafo 7 del D.Lgs. 151/2001.
Per tutto il periodo del congedo di maternità, anche in quello anticipato, le lavoratrici hanno diritto all'intera retribuzione.
Le
donne lavoratrici gestanti o madri hanno diritto alla conservazione del posto
di lavoro per un periodo predeterminato dalla legge.
Il
divieto di licenziamento vige dall'inizio del periodo di gravidanza fino al
compimento del primo anno di età del bambino.
In questo post ho voluto dare solo un piccolo accenno della legge sul congedo di maternità, parleremo in seguito di congedo di paternità e parenterale.
Per chi vuole leggere tutto il testo di legge http://presidenza.governo.it/USRI/magistrature/norme/dlvo151_2001_n.pdf .
Siate consapevoli dei vostri diritti e lottate sempre per averli riconosciuti.
Per altre informazioni chiedete alla vostra ostetrica di fiducia.
Siate consapevoli dei vostri diritti e lottate sempre per averli riconosciuti.
Per altre informazioni chiedete alla vostra ostetrica di fiducia.
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